Com’è ormai noto ai più, nel Decreto Salva Italia il Governo
Monti ha stabilito un’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE).
La base imponibile, come si evince dall’Annuario del
Contribuente (pg. 38) reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è il
valore di mercato o il prezzo d’acquisto risultante dall’atto di compravendita,
e l’imposta si calcola nella misura dello 0,76% dell’imposta.
A rispetto dei trattati sulla doppia imposizione è stato
altresì previsto che da tale base imponibile possano essere detratte le tasse
che già si pagano sull’immobile nel luogo in cui è situato. E’ altresì previsto
che, se da tale calcolo l’imposta da pagare dovesse essere inferiore a 200,00
Euro, se ne può omettere il versamento. Per quanto attiene agli immobili siti
in Francia è presumibile che possa detrarsi la sola Taxe Fonciere, essendo la
Tax d’Habitation relativa all’occupazione e non alla proprietà.
Si sono scatenati i commenti di vari consulenti sulla
contrarietà dell’imposta al Diritto Europeo piuttosto che al Diritto
Costituzionale italiano.
Quanto al Diritto Europeo, si fa notare che tale imposta
avrebbe il risultato di una violazione del principio della libera circolazione
dei capitali nella UE. Tuttavia bisogna osservare, sotto questo profilo, che ad
es. in Francia già esiste una tassa patrimoniale la cui base imponibile è
formata da tutti i beni che il cittadino francese detiene ovunque, e quindi anche
all’estero. Non abbiamo notizie di pronunce della Corte Europea sulla
contrarietà di questa tassa al Diritto Europeo, né che sia stata sollevata una
tale eccezione, e quindi ci riserviamo di controllare.
Altre obiezioni però parrebbero più fondate. Anzitutto
quanto al fatto che vi sono discriminazioni all’interno della stessa base
imponibile per come verrebbe misurata: il costo di acquisto potrebbe essere
molto diverso da quello di mercato, e dunque verrebbero penalizzati i soggetti
che hanno acquistato più recentemente; inoltre la base imponibile e le
detrazioni dell’IVIE sono diverse da quelle dell’IMU. Tutto questo sarebbe
contrario al principio di eguaglianza della Costituzione nonché ai principi del
Diritto Europeo.
In ogni caso conviene pagare l’imposta e poi eventualmente
proporre ricorso per ottenere il rimborso, nel caso in cui si riesca a
dimostrare che è illegittima.